L’importante mutamento della disciplina di trattamento dei dati personali è facilmente ravvisabile nell’opera del garante per la protezione dei dati personali. Difatti, in primo luogo, è molto importante e significativo sottolineare l’accezione estensiva della nozione di «dato personale» fatta proprio dal Garante.
In particolare, meritano di essere ricordate quelle decisioni che, in aperto dissenso agli orientamenti della giurisprudenza di merito, hanno ricondotto alla categoria dei «dati personali» anche i dati valutativi. Quest’operazione, ora espressamente avallata dal Codice della privacy (art. 8, c. 4 d.lgs. 196/2003), assume un notevole rilievo concettuale, dal momento che conferma la necessità di guardare alla disciplina della privacy non già nella prospettiva limitativa del controllo sulle informazioni in uscita, bensì nella prospettiva più ampia della supervisione sulle modalità di definizione della propria identità. I giudizi emessi da terzi su prestazioni e attività dell’individuo non costituiscono in quanto tali informazioni di natura oggettiva e per questo(come dispone il Codice all’art. 8 c. 4) non sono suscettibili di rettifica o integrazione;eppure sono fattori rilevanti ai fini del controllo sulla costruzione dell’identità,e quindi devono trovare applicazione le altre garanzie di legge,ed in particolare il diritto di accesso.
Inoltre, notevole importanza, nella giurisprudenza del Garante, riveste l’esigenza di assicurare il rispetto dell’integrale rappresentazione della persona, e dunque dell’identità, in senso diacronico. Da questo punto di vista meritano di essere ricordati, in primo luogo, i provvedimenti relativi al c.d. <<sbattezzo>>. In essi si afferma la possibilità di ottenere l’integrazione dei dati presenti nei registri parrocchiali ogniqualvolta questi non riflettano più la personalità, le convinzioni e le scelte di appartenenza religiosa dell’individuo. Significative,inoltre, sono alcune decisioni relative alla ritrasmissione,a distanza di tempo, di immagini tratte da processi giudiziari,le quali sono state ritenute lesive dell’interesse all’oblio di ciascun cittadino.
Quest’impostazione ha avuto riflessi rilevanti anche in ordine al problema della tutela dell’identità personale in Internet. Numerose controversie sono sorte, in Italia e all’estero, per effetto dell’illimitata reperibilità sui siti web di notizie e dati inesatti, parziali od obsoleti relativi a persone fisiche o giuridiche. Il garante è intervenuto in varie occasioni per richiamare l’attenzione sul rispetto della disciplina dei dati personali ed in particolare sull’esigenza di garantire che i dati personali presenti in rete risultino il più possibile esatti ed aggiornati e si eviti di dar vita ad una sorta di <<gogna elettronica>>temporalmente illimitata. A questo riguardo si deve ricordare l’invito rivolto, su richiesta di un cittadino italiano, ai gestori del motore di ricerca Google a impedire la visualizzazione di notizie obsolete e già rimosse da alcuni siti web circa l’apertura di un procedimento penale, poi concluso con assoluzione. Soprattutto, merita di essere confrontato il Provvedimento del 10 Novembre 2004,concernente il problema dell’accessibilità tramite motore di ricerca ai provvedimenti sanzionatori emessi, in materia di pubblicità ingannevole, dall’Autorità Antitrust.
Pertanto, si è fatto cenno in precedenza alla rilevanza che assume, per la libera costruzione della propria sfera privata, il tema del controllo sui dati in entrata. A questo proposito, oltre ai numerosi provvedimenti in tema di spamming, i quali sono stati con grande favore e soddisfazione da parte dell’opinione pubblica, opportuno richiamare una decisione del 1999, una delle prime a livello europeo, concernente il problema dell’accesso ai dati genetici condivisi da parte di un familiare.
In conclusione, si devono menzionare i numerosi interventi sui temi della raccolta dei dati biometrici e dell’uso delle Radio Frequency Identification technologies. In entrambi i casi si è posto l’accento sul processo di <<de materializzazione>> del corpo e sul legame ormai intercorrente tra corpo e informazioni. Soprattutto, si è adottato un approccio ispirato a notevole cautela circa l’impiego di nuove tecnologie, ogniqualvolta queste possano produrre, nel lungo periodo, effetti discorsivi in ordine alle possibilità di libera costruzione della personalità. In questa scelta di politica giudiziaria perseguita dal Garante si riflette in materia piuttosto evidente quella preoccupazione, espressa in precedenza,circa gli effetti di normalizzazione sociale conseguenti all’uso di tecnologie che incidano sull’integrità morale e fisica della persona,rendendo quanto mai reali i rischi di un passaggio a una forma di soggettività trans- o post umana.
MARIA ANNA FILOSA